Onorevoli Colleghi! - La legge 23 agosto 2004, n. 243, recante norme innovative in materia di previdenza obbligatoria e complementare, ha largamente contribuito a completare le riforme degli anni novanta, mediante un riordino, apprezzato in sede europea, dal quale si attende, nei prossimi anni, un aggiustamento importante della curva della spesa a correzione del trend previsto dalle precedenti previsioni per quando si determinerà il picco della spesa stessa (tavola 1). Per questi motivi, il presente progetto di legge si limita a completare quella importante riforma tenuto conto del fatto che alcune norme della stessa legge - approvate in forma di delega - non trovarono attuazione nella scorsa legislatura. Nella definizione del progetto di legge si è fatto, nuovamente, ampio ricorso alle norme di delega essendo questo lo strumento legislativo più utile per disciplinare - nei limiti di quanto previsto dall'articolo 76 della Costituzione - materie complesse come quella previdenziale.
Tavola 1 - Proiezione della spesa pubblica sulle pensioni (% del PIL)
Prima della riforma del 2004 | Dopo la riforma del 2004 | |
2005 | 14.1 | 14.1 |
2010 | 14.0 | 13.5 |
2015 | 14.3 | 13.6 |
2020 | 14.6 | 14.0 |
2025 | 15.0 | 14.4 |
2030 | 15.8 | 15.2 |
2035 | 16.1 | 15.6 |
2040 | 15.7 | 15.8 |
2045 | 15.0 | 15.3 |
2050 | 14.1 | 14.4 |
Fonte: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, 2005.
Per quanto riguarda la previdenza obbligatoria, la riforma del 2004 non è ancora andata a regime: le norme più importanti (l'elevazione dell'età minima di pensionamento) entreranno in vigore solo nel 2008. Per ora ha operato unicamente, e con risultati apprezzabili, il cosiddetto «superincentivo» a rinviare volontariamente l'andata in pensione di anzianità: una misura a cui hanno aderito dal novembre 2004 (ovvero da quando tale misura è entrata in vigore) al marzo 2007, quasi 85.000 lavoratori dipendenti privati, appartenenti a tutte le qualifiche, e che è destinata a scomparire dall'ordinamento il 1o gennaio 2008, quando sarà consentito, a normativa invariata nel sistema retributivo, solo il pensionamento di vecchiaia al raggiungimento dell'età legale per gli uomini e per le donne oppure al compimento di quaranta anni di contribuzione. Nel caso dell'anzianità, il requisito anagrafico passerà da 57 a 60 anni, per salire ulteriormente, secondo una scansione graduale, fino a 62 anni per i lavoratori dipendenti e a 63 anni per i lavoratori autonomi. Si tratta di un aspetto cruciale non solo della riforma del 2004, ma anche della credibilità dell'Italia nell'impervio cammino del risanamento dei conti pubblici, dal momento che la norma sull'elevazione dell'età minima è il principale (potremmo dire quasi l'unico) fattore di contenimento della spesa, introdotto dalla riforma del 2004: un risparmio di 9 miliardi di euro a regime nel 2011, ma di 39 miliardi di euro nel complesso nel periodo compreso tra il 2008 e il 2013. Ecco perché mettere mano allo «scalone» (nel programma del Governo Prodi si parla apertamente di «eliminare l'inaccettabile gradino e la riduzione del numero delle finestre che innalzano bruscamente e in modo del tutto iniquo l'età pensionabile») significa, innanzi tutto, rinunciare a un risparmio non solo importante - sul versante della riduzione della spesa - ma non conseguibile in nessun'altra maniera.
Sugli effetti della riforma del 2004 si è pronunciata la Ragioneria generale dello Stato (RGS) confermando - in riferimento al cosiddetto «scenario base» - le stime già effettuate al momento dell'entrata in vigore della citata legge n. 243 del 2004. «Gli effetti finanziari delle misure di innalzamento dei requisiti minimi per l'accesso al pensionamento anticipato, recentemente approvate - ha scritto la RGS - decorrono dal 2008 e sono crescenti fino a raggiungere una riduzione del rapporto
Tavola 2 - Il grado di copertura della pensione obbligatoria (valori in %) in relazione ai requisiti che, nel tempo, gli interessati devono far valere.
I: dipendenti privati | 2000 | 2010 | 2020 | 2030 | 2040 | 2050 | |
Caso di riferimento | 60 anni di età e
35 di versamenti | 67.3 | 67.1 | 56.0 | 49.6 | 48.5 | 48.1 |
Età: | 65 anni
57 anni | 67.3
67.3 | 67.1
67.1 | 62.2
53.1 | 57.8
45.9 | 56.7
44.8 | 56.1
44.4 |
Anzianità contributiva:
| 30 anni
40 anni | 57.7
76.9 | 57.6
76.7 | 46.4
66.2 | 42.7
58.6 | 42.1
54.8 | 41.7
54.3 |
Dinamica retributiva:
| 1.5%
2.5% | 68.1
66.5 | 68.2
66.1 | 58.6
53.6 | 53.8
45.9 | 52.7
44.8 | 52.3
44.4 |
Età/Anzianità contributiva:
| 65 anni/40 anni
| 76.9 | 76.7 | 72.4 | 66.8 | 64.0 | 63.4 |
II: dipendenti pubblici
| 2000 | 2010 | 2020 | 2030 | 2040 | 2050 | |
Caso di riferimento
| 60 anni di età e
35 di versamenti | 68.6 | 68.1 | 58.4 | 49.6 | 48.5 | 48.1 |
Età:
| 65 anni
57 anni | 68.6
68.6 | 68.1
68.1 | 64.8
55.4 | 57.8
45.9 | 56.7
44.8 | 56.1
44.4 |
Anzianità contributiva: | 30 anni
40 anni | 59.7
77.5 | 59.3
77.0 | 47.4
70.0 | 42.7
58.6 | 42.1
54.8 | 41.7
54.3 |
Dinamica retributiva: | 1.5%
2.5% | 68.3
68.8 | 68.5
67.7 | 60.9
56.1 | 53.8
45.9 | 52.7
44.8 | 52.3
44.4 |
Età/Anzianità contributiva: | 65 anni/40 anni | 77.5 | 77.0 | 76.5 | 66.8 | 64.0 | 63.4 |
III: autonomi | 2000 | 2010 | 2020 | 2030 | 2040 | 2050 | |
Caso di riferimento | 60 anni di età e
35 di versamenti | 64.4 | 64.7 | 41.2 | 30.7 | 29.4 | 29.2 |
Età: | 65 anni
57 anni | 64.4
64.4 | 64.7
64.7 | 44.9
39.5 | 35.7
28.5 | 34.3
27.1 | 34.0
26.9 |
Anzianità contributiva: | 30 anni
40 anni | 55.1
73.8 | 55.3
74.0 | 32.2
50.9 | 25.9
39.5 | 25.5
33.2 | 25.3
32.9 |
Dinamica retributiva: | 1.5%
2.5% | 65.9
63.0 | 66.5
62.9 | 43.2
39.4 | 33.3
28.5 | 31.9
27.2 | 31.7
26.9 |
Età/Anzianità contributiva:
| 65 anni/40 anni
| 73.6 | 73.8 | 54.7 | 44.4 | 38.8 | 38.4 |
Fonte: Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (dipendenti privati e autonomi) e INPDAP (dipendenti pubblici). In Appendice statistica al Rapporto sui sistemi pensionistici presentato nel 2003 all'Unione europea dal Governo italiano.
Ecco perché il presente progetto di legge delega si propone di consolidare, pur con un percorso di gradualità, l'elevazione dell'età pensionabile prefigurando, a decorrere dal 2014 (e quindi nel contesto dell'entrata in vigore, parziale o totale, del calcolo contributivo), un pensionamento flessibile in un range compreso tra 62 e 67 anni di età, per uomini e donne (quest'obiettivo è tuttavia subordinato alla verifica, entro il 2013, del raggiungimento del 60 per cento del tasso di occupazione femminile), corredato da corrispondenti coefficienti di trasformazione sottoposti a revisione biennale e automatica. Una soluzione siffatta è volta a restituire flessibilità al momento del pensionamento garantendo nel medesimo tempo un sostanziale innalzamento dell'età pensionabile. È questo il principale cambiamento che il presente progetto di legge introduce rispetto all'impostazione della citata legge n. 243 del 2004 che, nel sistema contributivo, prevede due soli percorsi d'uscita: a 65 anni di età per gli uomini e a 60 anni di età per le donne.
Il presente progetto di legge prevede altresì: a) l'istituzione di un reddito minimo di 800 euro mensili, rivalutabili secondo le norme vigenti per la perequazione automatica delle pensioni, erogati per 13 mensilità a favore delle persone di età pari o superiore a 65 anni. Il reddito minimo integra fino al livello previsto il 1o gennaio dell'anno di riferimento gli altri eventuali redditi della persona interessata, con l'eccezione della proprietà della casa di abitazione. Il reddito minimo assorbe, inoltre, fino a concorrenza, eventuali altre prestazioni previdenziali e assistenziali riconosciute in precedenza ai soggetti interessati; b) l'ampliamento delle possibilità di cumulare senza limiti e oneri periodi contributivi presso differenti enti e regimi; c) la piena cumulabilità tra pensione e reddito da lavoro dipendente e autonomo; d) l'applicazione, ai fini di un'adeguata riduzione del requisito dell'età pensionabile, di un moltiplicatore pari a 1,2 per ogni anno di lavoro effettuato in attività ritenute usuranti secondo la normativa già prevista e la casistica individuata in sede tecnica, tenendo conto delle elaborazioni compiute da commissioni scientifiche appositamente istituite; e) l'istituzione presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) di un Fondo di solidarietà delle tutele previste per il lavoro usurante al cui finanziamento provvedono pro quota i datori di lavoro, i lavoratori e lo Stato. La relativa ripartizione degli oneri è stabilita, annualmente, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tenendo conto dei flussi contributivi ordinari e dei trasferimenti stanziati nelle leggi finanziarie in ordine alla quota relativa alla Gestione per gli interventi assistenziali (GIAS); f) il riconoscimento di agevolazioni alle lavoratrici madri, anche stabilendo che i periodi di astensione dal lavoro per maternità e puerperio valgano il doppio fino ad un massimo di anni due; g) lo sviluppo, per le persone con responsabilità familiari per le quali non è riconosciuta una retribuzione (cosiddetti «casalinghi» o «casalinghe»), di forme di accrediti pensionistici di natura obbligatoria mediante l'emissione di «buoni» loro erogati dalla distribuzione commerciale quali incentivi ai consumatori. Tali accrediti sono versati presso la relativa gestione dell'INPS; h) la considerazione come contribuzione figurativa per il periodo legale del corso di laurea; i) la revisione della governance degli enti introdotti con il decreto legislativo n. 479 del 2004, mediante criteri che valorizzino anche la rappresentanza delle parti sociali.
Conclusivamente è bene sottolineare la particolare attenzione che il presente progetto di legge dedica ai problemi dei lavoratori più giovani, a partire dall'assicurare loro un sistema a regime più equilibrato, in grado di erogare trattamenti più adeguati e di programmare interventi di carattere solidaristico (il reddito minimo per gli ultrasessantacinquenni) completamente espunti dalla menzionata legge n. 335 del 1995. Il presente progetto di legge affronta altresì questioni di carattere specifico nell'interesse dei giovani, come la contribuzione figurativa per il conseguimento del diploma di laurea, le agevolazioni